Chi Siamo

Finalità

Perché il Centro Storico della Valle Brembana

Il “Centro Storico Culturale Valle Brembana” è stato costituito nel 2001 su iniziativa di alcuni appassionati di storia e cultura locale, che si sono riuniti in associazione iscritta con un proprio statuto presso l’Ufficio Registro.

La finalità dell’associazione è quella di riunire quanti sono impegnati in campo storico, artistico, culturale e sono interessati alla valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Brembana attraverso pubblicazioni, raccolta di materiali documentari, iniziative in campo scolastico, organizzazione di incontri, conferenze, mostre.

L’adesione al Centro è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità.

Gli obiettivi
  • promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale della Valle Brembana;
  • pubblicare un annuario dell’Associazione; tale pubblicazione sarà distribuita ai soci in regola con la quota sociale;
  • pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, letterari e linguistico-dialettali;
  • raccogliere e ordinare documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi di interesse locale;
  • operare in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le associazioni turistiche, con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private alla promozione di iniziative di carattere culturale inerenti la Valle Brembana;
  • attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico, artistico;
  • offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli scopi dell’Associazione;
  • promuovere conferenze, corsi, convegni e occasioni di dibattito e di confronto culturale su tutto il territorio rivolti a tutta la popolazione.

Logo

Il logo del Centro Storico Culturale della Valle Brembana è la croce gigliata scolpita sull’antica chiave di volta del portale d’ingresso della chiesa di Cespedosio, nel Comune di Camerata Cornello.


Statuto

Art. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata  “Centro Storico Culturale Valle Brembana”, associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro. L’associazione avrà una durata illimitata.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel comune di Zogno, via P.Polli 4, presso il sig. Gian Felice Riceputi, o ad altro indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Simbolo
L’Associazione adotta quale proprio simbolo “la chiave di volta di un arco in pietra rappresentante una croce gigliata”.

Art. 4 – Scopi e finalità
L’Associazione si propone di:
a) promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale della Valle Brembana;
b) pubblicare un bollettino periodico annuale dell’Associazione; tale bollettino sarà distribuito ai soci in regola con la quota sociale;
c) pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, letterari e linguistico-dialettali;
d) raccogliere e ordinare documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi di interesse locale;
e) operare in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, con le associazioni turistiche, con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private alla promozione di iniziative di carattere culturale inerenti la Valle Brembana;
f) attuare il collegamento con le scuole del territorio per incentivare studi e ricerche in campo storico, geografico, etnografico, artistico;
g) offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli scopi dell’Associazione;
h) promuovere conferenze, corsi, convegni e occasioni di dibattito e di confronto culturali su tutto il territorio rivolti a tutta la popolazione.
L’Associazione potrà altresì svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall’organo amministrativo dell’Associazione stessa.

Art. 5 – Patrimonio
L’Associazione non ha fini di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) contributi a fondo perduto da parte dei soci e contributi annuali degli associati; il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;
b) eventuali contributi di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche; dai beni di proprietà dell’associazione;
c) da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi;
d) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all’Associazione per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi.
L’ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti.
Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.
Gli atti amministrativi sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 6 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario e sociale ha decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea entro il giorno 30 di aprile di ciascun anno. Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 7 – Soci
Sono ammessi come soci tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti pubblici e privati, sono interessati alle finalità e agli scopi dell’Associazione, partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.

All’atto dell’iscrizione i soci versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso.
L’Assemblea dei soci può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, uno o più soci onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale. E’ in ogni caso socio onorario di diritto del Centro Storico Culturale Valle Brembana un rappresentante della Comunità Montana Valle Brembana.
A cura del Consiglio Direttivo viene conservato e tenuto aggiornato il Libro degli associati.

Art. 8 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le sue iniziative. Gli associati sono tenuti al pagamento dei contributi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati hanno diritto a:
– eleggere gli organi dell’Associazione;
– discutere, proporre, promuovere e partecipare volontariamente alla organizzazione delle attività gestite annualmente dall’Associazione.

Art. 9 – Recesso ed esclusione
Gli associati che non versino la loro quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno decadono ad ogni effetto.
L’associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con effetto dall’esercizio successivo, dando comunicazione scritta al Presidente. Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
La quota sociale non è cedibile o trasmissibile.
L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione;
b) per morosità;
c) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi.
La morosità si verifica dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora comunicata per scritto.
Contro l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere al Comitato dei Garanti.
 

Art. 10 – Gli organismi dell’Associazione
Sono organismi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
– il Presidente
– il Vice Presidente
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Comitato dei Garanti
A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo coloro che sono associati.
Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.
Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
 

Art. 11 – L’Assemblea.
L’Assemblea generale è costituita dagli associati, iscritti nell’apposito Libro ed in regola con il pagamento dei contributi, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni.
L’Assemblea generale si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l’anno ed ha le seguenti funzioni.
–  elegge il Consiglio Direttivo;
– elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti;
– approva il programma e il bilancio preventivo
– approva la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– delibera le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
– formula proposte al Consiglio Direttivo per l’attività dell’Associazione;
– delibera sulle modifiche statutarie;
– delibera lo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea generale discute quant’altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale è inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, quando tali organi ne ravvisano la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci con domanda motivata e sottoscritta.

L’Assemblea è convocata dal Presidente (o in difetto dal Vice-Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede dell’Associazione e con avviso personale spedito (o recapitato a mano) a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.
In prima convocazione l’Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti e rappresentati almeno i 2/3 degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, che può disporsi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima, l’Assemblea generale è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo nelle assemblee tutti i soci maggiori d’età; ciascun socio maggiore d’età ha quindi diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Per le modifiche statutarie è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, oltre al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea sarà assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Assemblea generale sarà presieduta dal Vice Presidente.
 

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri designati dall’Assemblea dei soci. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi entrano in carica con il conferimento del mandato e scadono dopo il terzo anno successivo. Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti. Designa inoltre un Segretario-Tesoriere, scelto anche tra estranei.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni diramando la comunicazione telegraficamente. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se partecipante.

Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza presiede il Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo. I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito Libro e conservati agli atti dell’Associazione. Essi potranno essere consultati dai Consiglieri e nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l’approvazione.

Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o decesso o dimissioni di uno o più consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di voti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo.
Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione dell’Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari.
In particolare esso:
a) elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e designa un Segretario-Tesoriere;
b) redige il progetto di bilancio e la relazione da presentare all’Assemblea generale;
c) delibera il programma di lavoro;
d) delibera circa la costituzione di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti, anche in persone estranee agli organi associativi, stabilendone attività e compensi;
e) delibera sull’ammissione dei richiedenti e sull’esclusione degli associati;
f) designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti;
g) provvede all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell’Associazione;
h) redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi continuativi;
i) esprime parere sulle modifiche statutarie;
l) delibera annualmente l’importo della quota associativa.
m) opera la selezione e la scelta dei testi presentati per la stampa del Bollettino annuale;
n) cura le fasi operative di redazione e di stampa delle eventuali pubblicazioni.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo od anche ad uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone in ogni caso compiti e deleghe.
Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Presidente e su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri.
Il Segretario-Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo redige i verbali delle sedute del Consiglio stesso e dell’Assemblea, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Cura inoltre l’inventario dei beni dell’Associazione e la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile.

Art. 13 – La Presidenza e la Vice Presidenza
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento. Il Presidente nomina un Segretario-Cassiere (scelto tra i soci) che lo assisterà nell’espletamento delle sue funzioni e potrà essere delegato allo svolgimento delle operazioni bancarie e postali necessarie.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Presidente dell’Associazione. Il Vice Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente in caso di impedimento o decadenza. Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa elezione entro 90 giorni dall’evento che l’ha provocata.
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed è responsabile del suo andamento. Egli convoca e presiede l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo: ne orienta e dirige i lavori.
Dà esecuzione e sovrintende all’esecuzione delle delibere degli organi medesimi.
Gli competono i poteri e le facoltà per la gestione ed amministrazione dell’Associazione. Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi. In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendo poi al più presto approvazione e ratifica all’organo competente.
Il Presidente ha la responsabilità dei rapporti con gli istituti bancari, può sottoscrivere prestiti o fideiussioni, può presentare richieste di finanziamenti pubblici o privati, può firmare la richiesta di partecipazione a bandi di gara per i Fondi Sociali Europei o regionali o di altro genere.
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo e quindi riceve facoltà di assumere, licenziare il personale dipendente, di irrogargli sanzioni e di stipulare contratti di consulenza.
Il Presidente stabilirà continuamente, o volta a volta, gli ambiti di collaborazione, compreso l’uso della firma associativa.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori è costituito da 3 revisori effettivi e di 2 supplenti.
Sono nominati dall’Assemblea generale, che designa tra gli effettivi, il Presidente del Collegio.
I membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Associazione ed attesta la rispondenza del rendiconto finanziario (bilancio consuntivo) alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione da consegnare all’Assemblea ordinaria annuale dell’Associazione.
L’iniziativa per le riunioni spetta regolarmente al Presidente del Collegio.

Art. 15 – Il Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero incorrere tra i soci o tra i soci e l’Associazione.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, indicati dall’Assemblea generale dei Soci che designa il Presidente del Comitato. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza per qualsiasi causa tra gli effettivi subentrano i supplenti in ordine di età.

Art. 16 – Durata, scioglimento e liquidazione
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Lo scioglimento potrà avvenire:
a) in forza di legge;
b) per deliberazione dell’Assemblea generale;
c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
Verificandosi il caso di scioglimento, l’Assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definitivo ogni sospeso, sarà devoluto ad enti o associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità secondo le deliberazioni prese dall’Assemblea generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 17 – Disposizioni Generali
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.

Zogno, 28 marzo 2002

Il Presidente